Superbonus al 110%: tutto quello che c'è da sapere

Grazie al Superbonus al 110% chi ha la necessità di eseguire una ristrutturazione, o anche chi vuole apportare delle migliorie, potrà effettuare il tutto fino al 30 giugno 2022.

L’incentivo superbonus 110% è un’opportunità storica per le nostre case. Chiunque vorrà usufruire di questa unica opportunità può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. 

L’Ecobonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, è un nuovo incentivo fiscale per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti messo in atto per rilanciare l’economia dopo la crisi COVID-19e migliorare la qualità e il valore dei nostri edifici.

Il Superbonus 110% ha ricevuto la conferma con la conversione in Legge, N.77/220, delle opere previste dall’art. 119 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale 19/05/2020, n. 128 -Supplementoordinarion. 21/L).

Quando è possibile aderire all’incentivo?

Non tutti gli interventi previsti,  soprattutto per la riqualificazione energetica,  potranno eccedere al superbonus 110%. Aspetto molto importante per l’adesione è che gli interventi apportino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se questo non fosse possibile, perché si ha un immobile già in una classe energetica alta, esempio classe B, con l’intervento si dovrà ottenere il conseguimento della classe energetica più alta.

 

Vediamo ora quali sono gli interventi, che potranno usufruire del superbonus 110%

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono in sostanza di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Da questo sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Anche nel caso di edifici già esistenti, agevolano l'adesione al ecobonus 100% i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell'edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso confermato dall'Agenzia delle entrate.

Interventi detti trainanti

Riportiamo in breve quanto pubblicato nella guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus del 110%, si tratta dei seguenti lavori:

lavori di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di:
- 50.000 € di spesa per gli edifici unifamiliari;
- 40.000 € per unità immobiliare per i condomini da 2 ad 8 unità;
- 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari;


lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di:
- 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- collettori solari;
- esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l'allaccio al teleriscaldamento.


Questi lavori devono essere sempre eseguiti nel periodo temporale tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Interventi detti trainati

Non solo gli interventi trainanti, ma anche quelli detti trainati possono beneficiare della detrazione al 110%, a patto che vengano realizzati insieme ad uno degli interventi trainanti. Vediamo insieme di quali lavori si tratta:

lavori di efficientamento energetico, come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete energetica su edifici

installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo

installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nelle strutture


ATTENZIONE, IL SUPERBONUS DEL 110% VIENE APPLICATO AGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI SOLTANTO SE ABBINATI AD UNO DEGLI INTERVENTI TRAINANTI


Il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2020 per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari(IACP) comunque denominati.

RISTRUTTURAZIONE A COSTO ZERO IN TUTTO IL CONDOMINIO E NEGLI APPARTAMENTI

QUALI SONO I LAVORI A COSTO ZERO PER IL CONOMINIO E IL CONDOMINO:

 

  • Cappotto termico di tutto l’edificio / rifacimento facciata
  • Sostituzione impianti di riscaldamento centralizzati / autonomi
  • Installazione collettori / pannelli solari termici, fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche
  • Installazione di serramenti nuovi in tutti gli appartamenti
  • Installazione impianto di riscaldamento / raffrescamento in tutti gli appartamenti

DOMANDE FREQUENTI

Non c’è nessun tipo di spesa, quindi zero, nessun anticipo e nessun costo

Si, anche in questo caso il condominio non dovrà sostenere nessun costo

SI, in quel caso si tratta dell’ecobonus ordinario 50%, potrete ristrutturare completamente il vostro appartamento pagando solo il 50% di tutte le opere.

Quali soggetti possono usufruire del bonus 110% ?

  • i condomini
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, su unità immobiliari. In questo caso, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano sugli interventi realizzati per un massimo di due unità.
  • unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, perché siamo indipendenti e con uno o più accessi autonomi all’esterno, esempio le villette a schiera.
  • IACP, istituti autonomi case popolari
  • edifici appartenenti ad organizzazione senza scopo di lucro
  • ASD, associazioni ed organizzazioni non dilettantistiche

Se te lo stai chiedendo, non vi è alcuna differenza tra prima e seconda casa.

Attenzione!

Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli
ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute
con gli interventi agevolati.

La miglior soluzione per usufruire delle agevolazioni e beneficiare dei bonus previsti è senza dubbio affidarsi a una società qualificata.

La società dopo aver effettuato
un sopralluogo, saprà consigliare il “Cliente” nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi
e simulazioni economiche, ma che garantisca anche la redazione professionale della pratica Enea.

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